Dove è scritto
Il diritto è codificato dall'articolo 17 del GDPR («diritto alla cancellazione»), ed era già stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza Google Spain del 13 maggio 2014 (causa C-131/12): il gestore di un motore di ricerca è titolare del trattamento e risponde dei risultati che associa al nome di una persona, anche quando la pagina di origine è pubblicata legittimamente da altri.
Deindicizzazione non è cancellazione
È la distinzione che conta di più. La deindicizzazione toglie il link dai risultati di ricerca associati al tuo nome: la pagina resta online sul sito che l'ha pubblicata, ma smette di essere il biglietto da visita che chiunque trova in tre secondi. La rimozione alla fonte — cancellazione, aggiornamento o anonimizzazione dell'articolo — va invece chiesta all'editore, ed è una strada distinta e complementare.
Quando spetta
Le condizioni tipiche sono il dato non più necessario rispetto allo scopo per cui era stato pubblicato, il dato inesatto o superato dai fatti, il consenso revocato, il trattamento illecito, l'informazione eccedente rispetto alla notizia. Un caso frequente è quello della cronaca giudiziaria che resta ferma alla prima pagina: indagine archiviata, assoluzione, pena espiata o riabilitazione, mentre in rete continua a comparire solo l'accusa.
Quando non spetta
Il diritto all'oblio non è un tasto per riscrivere la propria storia. Va sempre bilanciato con il diritto di cronaca e con l'interesse pubblico all'informazione: pesano il ruolo pubblico della persona, l'attualità della vicenda, la natura dei dati e il contributo del contenuto a un dibattito di interesse generale. Restano fuori anche i dati che devono essere conservati per obbligo di legge o per l'accertamento di un diritto in sede giudiziaria. Per questo l'esito dipende da come la richiesta viene motivata e documentata, non dal solo fatto di averla presentata.